Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Qualifica). - 1. I medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o i servizi dell'Amministrazione stessa, sono qualificati medici incaricati.
      2. Negli istituti penitenziari con capienza massima tollerabile fino a duecento detenuti, provvisti di servizio integrativo di assistenza sanitaria e di servizio specialistico, il medico incaricato con maggiore anzianità di servizio e in possesso dei prescritti titoli professionali è qualificato coordinatore sanitario.
      3. Negli istituti sede di ospedale penitenziario e negli istituti con capienza massima tollerabile superiore a duecento detenuti, il medico incaricato con maggiore anzianità di servizio e in possesso di più titoli professionali è qualificato dirigente sanitario».